Nuova era per la tassazione imprese nell’UE

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Sono entrate in vigore con il nuovo anno le nuove norme innovative dell’UE che introducono un’aliquota minima di imposizione effettiva del 15% per le società multinazionali attive negli Stati membri dell’UE.

Il quadro, secondo Bruxelles, apporterà maggiore equità e stabilità al panorama fiscale nell’UE e a livello mondiale, rendendolo nel contempo più moderno e più adatto al mondo digitale globalizzato. L’entrata in vigore delle norme minime in materia di imposizione effettiva, concordate all’unanimità dagli Stati membri nel 2022, formalizza l’attuazione da parte dell’UE delle cosiddette norme del secondo pilastro concordate nell’ambito dell’accordo globale sulla riforma fiscale internazionale del 2021.

Sebbene quasi 140 giurisdizioni in tutto il mondo abbiano ora aderito a tali norme, l’UE è stata all’avanguardia nel tradurle in leggi vincolanti. Riducendo l’incentivo per le imprese a trasferire gli utili verso giurisdizioni a bassa imposizione fiscale, il secondo pilastro limita la cosiddetta “corsa al ribasso”, ossia la battaglia tra i paesi per abbassare le aliquote dell’imposta sul reddito delle società al fine di attrarre investimenti. Il secondo pilastro sta già dando risultati, con una serie di giurisdizioni a tassazione zero che hanno annunciato l’introduzione di un’imposta sul reddito delle società per le società che rientrano nell’ambito di applicazione.

Le norme si applicheranno ai gruppi di imprese multinazionali e ai gruppi nazionali su larga scala nell’UE con ricavi finanziari complessivi superiori a 750 milioni di € l’anno. Si applicheranno a qualsiasi grande gruppo, nazionale o internazionale, la cui società madre o una controllata sia ubicata in uno Stato membro dell’UE.

La direttiva comprende un insieme comune di norme sulle modalità di calcolo e di applicazione di un’imposta integrativa dovuta in un determinato paese qualora l’aliquota d’imposta effettiva sia inferiore al 15%. Se una controllata non è soggetta all’aliquota effettiva minima in un paese estero in cui ha sede, lo Stato membro della società madre applica anche un’imposta integrativa su quest’ultima. La direttiva garantisce inoltre un’imposizione effettiva nel caso in cui la società madre sia situata al di fuori dell’UE in un paese a bassa imposizione che non applica norme equivalenti.

Questo atto storico realizza l’impegno dell’UE ad essere tra i primi ad attuare la riforma fiscale dell’OCSE. Garantire un livello globale minimo per la tassazione delle società è uno dei due filoni di lavoro dell’accordo globale dell’OCSE (secondo pilastro), l’altro è la parziale ridistribuzione dei diritti di imposizione (il cosiddetto primo pilastro).

Grazie a quest’ultimo saranno adattate le norme internazionali sulle modalità di ripartizione tra più paesi dei diritti di imposizione sugli utili societari delle multinazionali più grandi e più redditizie, allo scopo di riflettere la natura dinamica dei modelli aziendali e la capacità delle imprese di operare senza una presenza fisica.

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